di Giorgio Righetti
L’estate 2026 continua a portare novità straordinariamente positive per la professione dell’Ottico. A quasi un secolo dall’istituzione e tanti singoli provvedimenti che ne hanno aggiornato le prerogative professionali e le esclusive distributive,
le competenze ed il ruolo sanitario Ottico potranno essere integralmente attualizzate ed ampliate per rispondere, citando il disegno di legge,
“all'evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione, alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici, nonché promuovere un approccio integrato One Health”.
L’Ottico è definito “Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie” dal Regio Decreto 31 Maggio 1928, n. 1334 in esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264. Per completare il quadro normativo originario, il Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 ha sottoposto l’Ottico alla
vigilanza sanitaria (Art.99) e all’obbligo di possesso della Licenza di Abilitazione (Art.140).
COSA E’ AVVENUTO MERCOLEDI’ 1 LUGLIO 2026
Mercoledì 1 Luglio 2026 la XII Commissione Affari Sociali della Camera ha modificato il
Disegno di Legge 2700 recependo la
proposta emendativa 4.100 della Relatrice On. Marta che ha inserito al comma 1 dell’Art. 4, la lettera a-bis)
promuovere la razionalizzazione e l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando il loro inquadramento secondo la normativa vigente”.
LE OPPORTUNITA’ PER LA PROFESSIONE DELL’OTTICO
Le modifiche introdotte nel
Disegno di Legge N. 2700 e l’inserimento di queste nell’Art. 4 indicano che il legislatore, vuole attualizzare l’Art. 12 del R.D. 1334 del 1928.
E pertanto, siamo autorizzati ritenere, che il Parlamento:
- conferma la professione dell’Ottico come Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie;
- ritiene che l’Ottico abbia svolto e svolge un ruolo insostituibile;
- vuole attualizzare le competenze professionali dell’Ottico per rispondere meglio ai nuovi bisogni sanitari della popolazione, soprattutto, afferma il DDL alle fasce più esposte a rischi sanitari e ambientali, favorendo la collaborazione multidisciplinare tra professionisti dei diversi settori sanitari e ambientali.
- non prevede di modificare il contesto in cui formare il futuro Ottico;
- potrebbe, il condizionale è d’obbligo, inserire dell’Ottico nel Personale Sanitario del SSN;
- potrebbe, usiamo sempre il condizionale, prevedere l’ECM obbligatorio per l’Ottico.
L’EVOLUZIONE DELLE COMPETENZE DELL’OTTICO
La professione dell’Ottico, sebbene sia stata definita nel 1928 dall’Art. 12 del R.D. 1334,
si è evoluta sotto la spinta dell’innovazione tecnologica, i nuovi bisogni degli ametropi, l’evoluzione dei dispositivi medici con cui correggiamo e compensiamo i difetti visivi, sia degli strumenti con cui valutiamo le condizioni oculari, la vista e la visione.
Basta pensare alle
lenti a contatto. Sebbene nel 1928 non esistessero, l’Ottico le applica e le vende da 50 anni.
Le fonti che hanno via via aggiornato la professione dell’Ottico sono: il D.L.vo 24 Feb. 97 n. 46, il D.M. 23 Luglio 1998 (Bindi – Bersani), il D.M. Salute 3 febbraio 2003 (Bindi), D. L. vo 21 Maggio 2004, n. 172.
Parallelamente, sono cambiati i corsi ed il profilo formativo per effetto dei D.M. P. I. del 23 Aprile 1992, D.M. Sanità del 24 Aprile 1992, D.M. Sanità 28 Ottobre 1992 e D.I. n. 92 del 24 Maggio 2018.
L’aggiornamento auspicato dal DDL A.C. 2700 consente di attualizzare l’art. 12 del Regio Decreto recependo tutte le attribuzioni avvenute negli anni, l’insieme dei nuovi bisogni sanitari della popolazione in ambito di prevenzione e qualità visivi e
individuando un nuovo ruolo sanitario all’Ottico.
DAL “NUOVO OTTICO” BENEFICI PER TUTTI
Le modifiche al DDL 2700 dell’1 luglio offrono l’opportunità irripetibile di
attualizzare integralmente il profilo dell’Ottico, ridare slancio alla professione ed al centro ottico che potrà diventare il
“point of care” della vista e compiere il passaggio
dall’Ottica del Prodotto all’Ottica dei Servizi, come la Farmacia.
Il
nuovo Ottico avrà competenze più ampie ed i 21.000 Ottici che attualmente lavorano potranno ampliare e far evolvere la loro professionalità ed i servizi dei centri ottici, perché dovranno rendere la riforma concreta e viva.
II sistema formativo statale e regionale dovrà compiere un salto di qualità adeguando la didattica agli obiettivi educativi definiti dal nuovo Ottico e potrà beneficiare della possibilità di offrire una professione più forte e con competenze più ampie, ampliando il numero potenziale di studenti.
NOTA DI COLORE
Il testo del DDL A.C. 2700, degli atti e dei resoconti parlamentari citano molte professioni sanitarie (odontoiatra, biologo, ostetrica, psicologo, chimico, ecc. ecc.), oltre alle arti ausiliarie (ottico e odontotecnico). Il Fisico ed il Fisico Junior non sono mai citati e/o richiamati da alcun emendamento.
APPROFONDIMENTI
IL TESTO INTEGRALE DELL’ART 4, DDL 2700
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi specifici per lo sviluppo delle competenze professionali del personale sanitario)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, i seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici per la valorizzazione delle competenze professionali del personale sanitario:
a)
attualizzare le competenze professionali rispetto all'evoluzione dei bisogni sanitari della popolazione, alle nuove tecnologie e ai progressi scientifici, nonché promuovere un approccio integrato «One Health»
finalizzato alla prevenzione, alla diagnosi e alla gestione delle malattie attraverso laconsiderazione congiunta della salute umana, animale e ambientale, con particolare attenzione alla tutela delle fasce di popolazione più esposte a rischi sanitari e ambientali, favorendo la collaborazione multidisciplinare tra professionisti dei diversi settori sanitari e ambientali;
a-bis)
promuovere la razionalizzazione e l'aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando il loro inquadramento secondo la normativa vigente;
b)
promuovere l'istituzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze specifico per il settore sanitario, valorizzando l'esperienza e le competenze acquisite dai professionisti sanitari;
c) definire una strategia per la costruzione di un sistema di gestione dell'uso dell'intelligenza artificiale nel settore sanitario, che ne assicuri l'utilizzo nel rispetto del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
d) individuare criteri aggiornati per la formazione manageriale del personale del Servizio sanitario nazionale e
adattare gli obiettivi della formazione continua in medicina in coerenza con i
nuovi bisogni in materia di salute e le competenze sanitarie richieste per soddisfarli.
OSSERVAZIONI TECNICHE ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’EMENDAMENTO APPROVATO
- Formula usata: la XII Commissione della Camera dei Deputati non parla di "Arti Ausiliarie" (terminologia del R.D. 1334 del 1928) bensì di "figure ausiliarie delle professioni sanitarie”. La scelta lessicale che conferma l'intento di aggiornamento anche nominalistico, pur mantenendo la sostanza del rinvio.
- Clausola di invarianza: la formula "fermo restando il loro inquadramento secondo la normativa vigente" è la clausola che esclude l'equiparazione a professione sanitaria.