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Una Professione Sanitaria non fa la primavera dell’Optometrista

23.06.2026

Riforme a metà, comunicazioni criptiche, semantica incerta. La “professione sanitaria” del fisico non riguarda l’ottico e l’optometrista. L’Ottico dei Regi Decreti n. 1334 del 1928 e n. 1265 del 1934, è l’unico professionista del dispositivo medico visivo e conserva tutte le prerogative professionali acquisite dal 1928 al D.I. n. 92 del 24 Maggio 2018.

di Giorgio Righetti

Il dibattito sul riconoscimento dell’Optometrista anima il nostro mondo dall’avvento della Repubblica Italiana. Dal 1991, anno in cui iniziai a lavorare nella scuola per ottici e optometristi, periodicamente si ripropone la notizia che l’Optometrista starebbe per essere individuato e collocato tra le professioni regolamentate che si occupano della salute e del benessere delle persone. Ogni volta che ciò accade, riparte la discussione di chi abbia diritto di rientrare nell’istituenda professione e chi no.

Per dovere d’informazione, preciso che il sottoscritto e l’IBZ sostengono da sempre il riconoscimento in Italia dell’Optometrista, professione in grado collaborare con le altre professioni sanitarie e mediche, a partire dal medico oftalmologo e con competenze in linea con quelle stabilite dal World Council of Optometry.

Infatti, nel 2014 l’Istituto Zaccagnini ha proposto in Italia con Aston University il BSc in Optometry and Clinical Practice, corso di laurea sanitario incardinato nel dipartimento Health and Life Sciences con materie e cliniche identiche a quello che si svolge nel Regno Unito.

Ciò premesso, il riconoscimento dell’Optometrista negli anni è divenuto un percorso sempre più faticoso per l’indisponibilità di parte del nostro mondo a prendere atto di cosa sia l’optometria, quali competenze la definiscono e la corretta collocazione nel contesto educativo.

I vari tentativi (tutti andati a vuoto!), ritenuti sbagliati da chi scrive, si sono fondati sull’eliminazione dell’Ottico, figura che supporta l’azione sanitaria nazionale gratuitamente dal 1928, invece che sull’introduzione di una nuova figura professionale che ampliasse l’assistenza ai cittadini.

Tra le tante cause, dal 2018 c’è la legge n. 3 dell’11 Gennaio, nota come “Legge Lorenzin” che, sebbene non abbia definito le competenze professionali del fisico,  ha istituito la Professione Sanitaria del Fisico, abbinandola a quella del Chimico, prevedendo la Sezione A per i laureati magistrali e la Sezione  B - Chimico junior e Fisico junior - per i laureati triennali tra cui  troviamo anche i laureati in Ottica e Optometria, Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche, L. 30. E, recentemente, l’Ordinanza del MUR  n. 693 del 27 Maggio 2026 ha concluso la fase transitoria definendo che, ora, gli esami di stato sono l’unica via che hanno i laureati in tutte le classi di Chimica e Fisica per accedere alla professione sanitaria di Fisico.

La notizia è stata fraintesa da molti professionisti del nostro mondo come se fosse stata istituita la professione di Optometrista e sottratta agli Ottici che la praticano, con competenza e coscienza, da molti anni. Ciò è avvenuto sia per scarsa conoscenza dell’argomento, sia per la modalità con cui è stata comunicata.

In verità, tutto ciò che è avvenuto dal 2018 ad oggi non ha modificato nulla per l’Ottico e l’Optometrista, tant’è che l’ottica e l’optometria rimangono dove stanno da sempre, cioè sono appannaggio dell’Ottico abilitato ai sensi dell’Art. 140 del Regio Decreto T.U. delle professioni sanitarie n. 1265 del 27 Luglio 1934 e l’interpretazione dell’esercizio si fondano sulle sentenze della Suprema Corte di Cassazione.

Per fare il punto sull’argomento e superare il gap informativo e di conoscenza della materia,  è necessario approfondire due argomenti, necessari a capire cosa sta accadendo e cosa accadrà, e cioè:
  • cosa si intende per Professione Sanitaria;
  • la “Riforma Lorenzin”, chi coinvolge e quali effetti produce.
1) Professione Sanitaria: le tipologie e gli ambiti professionali

Quando si parla di “Professione Sanitaria” la maggior parte delle persone pensa a professionisti, come il medico, che lavorano sul paziente-cittadino, che prescrivono e gestiscono terapie, realizzano interventi chirurgici per curare e sanare le persone.

In verità, il mondo delle Professioni Sanitarie è composto dalle 31 professioni presenti sul sito del Ministero della Salute d è molto più ampio ed articolato. Tra l’altro, il Ministero considera anche altre categorie di professioni tra cui troviamo l’Ottico. Quelle che hanno competenza diagnostica e terapeutica autonoma sono poche, appartengono all’area medica e sono il medico, l’odontoiatra ed il veterinario.

Molte di queste svolgono funzioni a supporto della diagnosi e delle attività di cura, prevenzione e riabilitazione definite delle professioni dell’area medica. Tra queste troviamo figure che agiscono sul paziente, come le professioni infermieristiche, il fisioterapista, il podologo, il logopedista, l’ortottista, ecc. ecc. e figure che eseguono esami ed accertamenti con o senza rapporti con il paziente che vanno dal Tecnico radiologo al Tecnico Ortopedico e al  Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico (analisi).

Altre, si occupano di contribuire alla tutela della salute collettiva, ma non sono state definite per colmare ambiti non presidiati in ambito clinico e terapeutico dalle altre professioni, non hanno come focus il paziente e l’oggetto principale professionale è costituito dall’applicazione delle loro conoscenze scientifiche-tecnologiche. Tra queste il Biologo, il Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, il Chimico e dal 2018 il Fisico.

2) La legge Lorenzin 11 Gennaio 2018, n. 3

La legge 11 Gennaio 2018,n. 3 ed il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 hanno istituito la professione ordinistica del Fisico, associandola a quella del Chimico, i relativi ordini professionali provinciali, le modalità d’iscrizione per gli aventi diritto e la Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici - FNCF.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 1 del citato D.M. Salute, ha disposto l’istituzione presso ciascun ordine dei chimici e dei fisici di un Albo professionale, al cui interno sono presenti la “sezione A – Chimica” e la “sezione A -Fisica” per i laureati magistrali e la “sezione B-Chimica” e la “sezione B-Fisica” per  laureati triennali.

Chiaramente, ci sono differenze professionali tra il livello A e il livello B delle due professioni ordinistiche. Le principali sono nel fatto che il livello B-Junior non ha un livello professionale pieno, non ha piena responsabilità ed autonomia progettuale e decisionale e spesso lavora a supporto dei professionisti iscritti della “sezione A”.

Limitandosi al settore della fisica, agli iscritti alla “sezione A” spetta il titolo di “Fisico” ed agli iscritto alla “sezione B” spetta il titolo di “Fisico Junior”.

Sezione A - Fisico

Si possono iscrivere alla Sezione A tutte le Lauree Magistrali della classe LM-17 Fisica, LM-58 Scienze dell’Universo, LM-44 Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria e le equivalenti del vecchio ordinamento. Ogni Ateneo attiva diversi corsi di laurea afferenti alle classi citate e con denominazione diversa.

Sezione B – Fisico Junior

Tutte le lauree triennali, non solo quella in Ottica e Optometria, afferenti alla classe L-30 – oltre alle ex L-25 e a Diplomi Universitari equipollenti - consentono l’accesso, previo esame di stato alla “sezione B – Fisico Junior”.

Pertanto tutti i laureati in Atenei italiani con lauree triennali in Fisica, Fisica applicata, Fisica e Astronomia, Fisica dei sistemi complessi, Scienze dei Materiali, ecc. ecc. possono accedere ed hanno, per legge, le medesime prerogative professionali in termini di competenze, attività, responsabilità ed autonomia decisionale.

Solo da ciò si comprende l’impossibilità che, per fare un esempio, un Fisico Astronomo o un Fisico Nucleare iscritto all’ordine dei Fisici possa esercitare anche la professione di Optometrista, sottraendola l’’Ottico!

Le Competenze

Dal 2018, sebbene si sia conclusa fa fase transitoria e l’Ordinanza del MUR  del 27 Maggio 2026 abbia definito le date e le modalità degli esami di stato, le competenze dei professionisti iscritti alla sezione A o alla sezione B non sono state definite per legge. Pertanto, gli esami di stato del Fisico, verteranno su temi generali che approfondiremo di seguito nel presente testo.

Ad oggi, le competenze sono state semplicemente proposte dalla FNCF e dal Ministero della Salute al MIUR, ora MUR, una prima volta nel 2019 (proposta presente sul sito FNCF) e a marzo del 2026. Il testo integrale dell’ultima versione, sebbene sia certo contenga delle modifiche, non è disponibile.

Le competenze, il cui elenco è riportato di seguito, se approvate, si applicherebbero, come anticipato, a tutti gli iscritti alla Sezione B – Fisico Junior, non solo ai laureati in ottica e optometria.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella Sezione B - Settore Fisica le seguenti attività e l'assunzione delle relative responsabilità:
    1. perizie e incarichi in materia di fisica pura e applicata, eseguiti con metodi e procedure standardizzati;
    2. analisi fisiche di sostanze o materiali di qualsiasi provenienza, eseguite con metodi e procedure standardizzati e rivolte alla determinazione in termini qualitativi o quantitativi delle proprietà fisiche della materia e della radiazione, nonché relative convalide, certificazioni, pareri o classificazioni;
    3. analisi, valutazioni, studi ed indagini fisiche relative alla conservazione dei beni artistici, culturali e ambientali, eseguite con metodi e procedure standardizzati;
    4. direzione di laboratori svolgenti attività di cui alle lettere b), c), i);
    5. consulenza in materia di prevenzione incendi;
    6. consulenze e formazione in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli agenti fisici; assunzione dell'incarico di addetto e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP); assunzione del ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
    7. analisi e misure di rumore e vibrazioni, di inquinamento acustico, di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, di inquinamento luminoso, d'irraggiamento e angoli di illuminazione, di microclima, di atmosfere iperbariche, di radionuclidi;
    8. programmazione e implementazione di software per strumenti e apparecchiature di misura; gestione di reti di calcolatori per misurazioni fisiche e a fini applicativi;
    9. progettazione, realizzazione e uso di attrezzature, strumentazioni e dispositivi ottici e optometrici applicati alla scienza della visione; analisi e indagini ottiche e optometriche; individuazione e progettazione di ausili ottici compensativi per i deficit della funzionalità visiva finalizzati alla prevenzione e al miglioramento dell’equilibrio visivo ivi incluso il disegno ottico;
    10. progettazione, sviluppo e applicazione di sistemi di gestione della qualità ed analisi di prodotto relative ad aspetti fisici di qualità;
    11. misure, analisi, controlli e perizie dell'efficienza energetica negli edifici e negli impianti, con relative certificazioni;
    12. inventari e consegne per gli aspetti fisici in impianti industriali, impianti pilota e laboratori, in particolare di prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
    13. osservazioni, misurazioni, simulazioni fisiche in ambito forense mediante metodi e procedure standardizzati;
    14. radioprotezione per radiazioni non ionizzanti e ionizzanti, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di abilitazioni.
L’unica competenza connessa con la triennale in ottica e optometria, ma che varrebbe per tutti i Fisici iscritti sia alla Sezione A sia alla B  è la “i” che abbiamo evidenziato in grassetto. E’ evidente che tale competenza non disegni l’Optometrista (World Council of Optometry) o l’Ottico, né sia attribuita in forma esclusiva, né con possibilità di realizzazione, fornitura e vendita al pubblico del dispositivo in base alla legislazione vigente.

Esame di Stato con cui si accede all’Ordine dei Fisici, Sezioni A e B

L’Esame di Stato per l’accesso alla Sezione B – Fisico Junior è definito dal Decreto Interministeriale n. 609 dell’11 Agosto 2025, è costituita da una prova “orale”. Detto Decreto, all’Art. 4 ed il punto a) del medesimo articolo, recita:

4. Oggetto della prova, e della relativa valutazione, è la discussione relativa ai seguenti ambiti:
a) per la sezione B):
  • legislazione e deontologia professionale;
  • misura di grandezze fisiche e relativi strumenti e apparecchiature;
  • analisi e trattamento di dati sperimentali;
  • propagazione delle onde meccaniche e acustiche;
  • propagazione della luce e strumentazione ottica;
  • osservazione, analisi e simulazione di fenomeni fisici meccanici,
  • termici ed elettromagnetici;
  • efficienza energetica.
Lascio al lettore la valutazione della congruità degli ambiti valutati in sede d’esame con le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere le professioni dell’Ottico e dell’Optometrista.

Sintesi

La Legge Lorenzin, la professione sanitaria ed ordinistica del Fisico ed i successivi decreti hanno portato un contributo NULLO al riconoscimento dell’Optometrista e al consolidamento dell’Ottico.

I laureati in Ottica e Optometria che, previo il superamento di un esame su ambiti che non fanno parte del loro piano di studi, diventeranno Fisici Junior potranno usufruire dei vantaggi tipici delle professioni ordinistiche a partire dal regime previdenziale.

Dopo più di 25 anni  - un quanto di secolo - dall’avvio a Milano del primo corso di laurea in ottica e optometria, il nostro settore si fonda sull’Ottico abilitato dal sistema scolastico statale e regionale. L’abilitazione di Ottico, rimane l’unico titolo riconosciuto per svolgere la professione e che tutti quelli che la vogliono svolgere devono acquisire.